Le novità sul Patent Box 110%

Patent Box 110%: tutte le novità 2022

Tutte le novità relative al Patent Box introdotte dopo la Legge di Bilancio 2022

Sono stati da poco pubblicati i dati relativi agli investimenti sui prodotti in ambito ricerca e sviluppo da European Patent Office, organizzazione che si occupa del rilascio dei brevetti a livello europeo. Nel report, sono presenti i Paesi e i settori coinvolti. Tra le aziende, diverse sono quelle italiane.

In Italia l’agevolazione del #patentbox, come ormai sappiamo, consente una maggiorazione del 110% dell’importo deducibile ai fini delle imposte sui redditi dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinate categorie di beni immateriali.

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 10 e 11 della legge n. 234 del 2021) ha apportato numerose modifiche alla disciplina del nuovo Patent Box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021. Le norme elevano al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo (R&D) sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Ambito di applicazione

Il Patent Box si applica alle opzioni esercitate relativamente al periodo di imposta in corso, alla data della loro entrata in vigore e ai periodi di imposta seguenti. Come già visto, è possibile usufruire della superdeduzione, che consente di di cumulare il nuovo Patent Box, con il credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Inoltre con l’introduzione del meccanismo di “recapture”, è possibile di recuperare le spese di R&S sostenute negli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa (“recapture”, punto 5.2 del provvedimento)

Evoluzione dell’ordinamento

Attraverso la legge di stabilità 2015 è stato introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (legge n. 190 del 2014, commi 37-45). 

Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore, ovvero la cd. “patent box”, la quale concerne l’esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni (quali ad esempio software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), oltre che delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se reinvestito il 90% del corrispettivo. 

La disciplina del Patent Box è stata più volte modificata nel tempo, infatti, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dai beni agevolabili, mentre sono inclusi tra i redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà secondo specifiche condizioni di legge. 

Fino al 2019, per poter accedere all’agevolazione secondo tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era obbligato alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate, anche detto “ruling obbligatorio”, ma in caso di concessione in uso del bene oppure qualora esistessero plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l’accordo con il fisco costituiva solamente una facoltà del contribuente, quindi un “ruling facoltativo”. 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 art. 4 ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent Box, prevedendo la facoltà generica di autoliquidazione del relativo beneficio, dando la possibilità al contribuente di determinare autonomamente e direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante con l’obiettivo di semplificare e velocizzare la fruizione.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019, con Prot. n. 658445/2019, ha chiarito che l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione. 

I provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa e i documenti di prassi emanati dall’amministrazione finanziaria sono riportati dall’Agenzia delle entrate. 

Nuova disciplina Patent Box

Come per il Patent Box in vigore precedentemente, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d’impresa con condizioni analoghe al passato. 

Tale regime è opzionale con durata di cinque periodi di imposta, nei quali è irrevocabile, e successivamente rinnovabile. 

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 90%, elevata in seguito al 110% dalla Legge di Bilancio 2022, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali.

La condizione per usufruire dell’agevolazione determina che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa e che abbiano caratteri di innovazione. L’agevolazione è applicabile qualora i contribuenti svolgano le attività di ricerca e sviluppo con finalità di creazione e sviluppo di beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca. 

L’accesso all’agevolazione è prevista per la sola procedura di autoliquidazione del beneficio, dove il contribuente deve conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza. 

Attualmente non è contemplata la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate, differentemente all’originario Patent Box, ma sono previsti gli adempimenti documentali e informativi, oltre che il regime sanzionatorio.

La riforma generale dell’istituto è stata operata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha sostituito la previgente disciplina del Patent Box con un’agevolazione che maggiora del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, determinando una maggiore deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

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