Le novità sul Patent Box 110%

Il Nuovo Patent Box 2022 e il cumulo con il credito R&S: in che modo realizzare la superdeduzione

Le imprese che stanno facendo investimenti in ricerca e innovazione hanno una opportunità in più grazie al cumulo tra R&S e nuovo Patent Box 2022, il doppio bonus rivolto alle attività innovative: è necessario però redigere e costruire una relazione tecnica dettagliata, prestando attenzione a diversi fattori.

Il cumulo tra il tax credit e la superdeduzione 110% va infatti costruito con attenzione; la relazione tecnica deve dettagliare i risultati ottenuti sui beni immateriali.

Il regime opzionale del nuovo Patent Box 2022, previsto dall’articolo 6 del Dl 146/2021, prevede la maggiorazione del 110% (cosiddetta superdeduzione), come anche riportato dal Sole 24 Ore, delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), ai fini della determinazione della variazione in
diminuzione del reddito imponibile delle imprese e del valore della produzione netta per l’Irap.

Le attività qualificate

Per l’applicazione dell’incentivo, è richiesto lo svolgimento di attività di R&S finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili (articolo 6, comma 4). Di conseguenza, risulta fondamentale un corretto inquadramento delle attività di R&S svolte dall’impresa, anche per individuare il confine con quelle a carattere ordinario, non incentivabili.
A tal fine, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 48243/2022, definisce come attività rilevanti quelle di:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale (articolo 2 del Dm Mise);
  • innovazione tecnologica (articolo 3);
  • design e ideazione estetica (articolo 4);
  • tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

In relazione a queste attività, è possibile di recuperare le spese di R&S sostenute negli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa (“recapture”, punto 5.2 del provvedimento), a cui si aggiungono anche le attività di:

  • ricerca fondamentale
  • ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

Per questo motivo, all’interno delle attività – siano se siano svolte internamente oppure commissionate a soggetti esterni, ci dev’essere un reale contenuto di ricerca e sviluppo, che possa superare un ostacolo scientifico o tecnologico e che non sia oltrepassabile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.
Queste attività devono essere finalizzate all’introduzione di nuovi beni o servizi o di un nuovo processo di produzione di un prodotto oppure che apportino significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti. In sostanza, deve trattarsi di attività caratterizzate da elementi di novità e creatività.

Tecnologie e relazione tecnica

Dunque, stando ai criteri definiti dal Manuale di Frascati, come indicato, non possono essere ricomprese tra quelle agevolabili le attività che da investimenti realizzati dalle imprese per l’introduzione di tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza, a prescindere da quale sia il settore in cui l’impresa opera.

Tenuto conto dello schema adottato dal legislatore e dei chiarimenti forniti dalla prassi in tema di credito R&S, il discrimine è rappresentato dalla classificazione o meno delle attività di R&S condotte dall’impresa nelle definizioni individuate in ambito Ocse nel Manuale di Frascati o, per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, nel Manuale di Oslo.

Fondamentale importanza assume dunque la corretta redazione della relazione tecnica, attraverso la quale andranno illustrati le finalità, i contenuti e i risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d’imposta, e in cui dovrà essere data indicazione sia delle incertezze tecniche e scientifiche, sia delle attività direttamente collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali agevolati per la superdeduzione del 110 per cento.

Ad esempio, tra gli intangibili agevolabili nell’ambito del credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, il software rappresenta sicuramente una
delle categorie di maggiore interesse.
L’elevato interesse, tuttavia, necessità di un’adeguata analisi per poter ricondurre le spese sostenute per lo sviluppo di un nuovo software nell’alveo della superdeduzione.

Come stabilisce il Manuale di Frascati (circolare Mise 59990 del 9 febbraio 2018), affinché un progetto per lo sviluppo di un software possa essere classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica; tali considerazioni sono estese oggi anche al nuovo Patent Box 2022

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